Art. 4.
(Nomina del fiduciario).

      1. Il testamento biologico di cui all'articolo 3 può contenere l'indicazione di una persona di fiducia alla quale sono attribuite la titolarità, in caso di incapacità dell'interessato, dei diritti e delle facoltà che allo stesso competono ai sensi della presente legge nonché la tutela del rispetto da parte dei sanitari delle direttive espresse dallo stesso interessato.

 

Pag. 7


      2. Il fiduciario può altresì essere nominato mediante una apposita dichiarazione resa con le modalità di cui all'articolo 2, comma 2, o nelle forme previste dall'articolo 3, comma 7, anche in assenza di testamento biologico.
      3. Il fiduciario agisce in conformità alle volontà del paziente, indicando anche l'eventuale luogo di cura da questi scelto, situato in Italia o all'estero.